I 16 mesi di rinvio che quasi nessuno ha notato

Il Regolamento (UE) 2026/1744, l'Omnibus Digitale sull'IA, ha spostato la scadenza di conformità per i sistemi di IA ad alto rischio autonomi dell'Allegato III - cioè proprio gli strumenti di selezione del personale, i sistemi di credit scoring e i sistemi di identificazione biometrica che la maggior parte delle piccole e medie imprese usa davvero - dal 2 agosto 2026 al 2 dicembre 2027, una proroga di 16 mesi arrivata mentre quasi tutti gli imprenditori leggevano un titolo diverso.

Il regolamento ha ricevuto il via libera finale del Consiglio il 29 giugno 2026, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 24 luglio 2026 ed è entrato in vigore il 27 luglio 2026, pochi giorni prima della scadenza originale del 2 agosto che riscriveva in silenzio.

Ciò che non è cambiato: l'etichettatura dell'articolo 50 è già legge

L'articolo 50 dell'AI Act - gli obblighi di trasparenza ed etichettatura che impongono di dichiarare i contenuti generati dall'IA e le interazioni con i chatbot - non è stato toccato dall'Omnibus Digitale ed è entrato in vigore esattamente come previsto il 2 agosto 2026, insieme agli obblighi per i fornitori di IA per finalità generali (GPAI).

Qui sta la trappola: un imprenditore che ha sentito solo che 'l'AI Act è stato rinviato' e si è fermato lì potrebbe gestire da tre settimane un chatbot IA non dichiarato o contenuti di marketing generati dall'IA senza etichetta, in violazione diretta di una regola già pienamente applicabile.

I sistemi integrati dell'Allegato I seguono un orologio diverso

I sistemi ad alto rischio dell'Allegato I - IA integrata in prodotti fisici come dispositivi medici, macchinari industriali e giocattoli dotati di IA - hanno ricevuto una proroga separata di dodici anziché sedici mesi, spostando la scadenza da agosto 2027 ad agosto 2028.

ObbligoScadenza originaleNuova scadenzaVariazione
IA ad alto rischio autonoma dell'Allegato III (selezione, credito, biometria)2 agosto 20262 dicembre 2027Rinviata di 16 mesi
IA ad alto rischio integrata dell'Allegato I (dispositivi medici, macchinari, giocattoli IA)Agosto 2027Agosto 2028Rinviata di 12 mesi
Obblighi di trasparenza, etichettatura e GPAI dell'articolo 502 agosto 20262 agosto 2026Invariata, già in vigore

Le due proroghe seguono orologi diversi e coprono prodotti diversi, quindi un produttore che integra l'IA in un macchinario non può prendere in prestito il calendario dell'Allegato III, né un fornitore di software di selezione può prendere in prestito quello dell'Allegato I.

Nuova linea rossa: nudificatori e materiale pedopornografico IA vietati

Lo stesso regolamento che ha rinviato due scadenze di conformità ha introdotto anche un nuovo divieto senza alcun rinvio: l'articolo 5 ora vieta i sistemi di IA progettati per generare immagini intime non consensuali, i cosiddetti nudificatori, e i contenuti pedopornografici generati dall'IA, con effetto dall'entrata in vigore del regolamento il 27 luglio 2026.

Questo divieto non prevede periodo di transizione né introduzione graduale, un contrasto netto con le scadenze pluriennali che lo stesso testo concede alle categorie ad alto rischio.

In quale categoria rientra davvero il vostro strumento di IA

L'unica domanda che vale la pena porsi questa settimana per qualsiasi impresa nell'UE o nel Regno Unito che usa software di IA è in quale delle due categorie rientra davvero lo strumento, perché agire sull'ipotesi sbagliata ha un costo reale in entrambe le direzioni.

Un'impresa che presume che tutto l'AI Act sia stato rinviato rischia di gestire un chatbot non dichiarato o contenuti IA senza etichetta dopo il 2 agosto 2026, in violazione diretta dell'articolo 50. Un'impresa che va nel panico per l'Allegato III rischia di spendere in audit su strumenti di selezione o credito sedici mesi prima che la scadenza sia davvero dovuta. Verificate quale allegato copre lo strumento specifico, non il nome del regolamento, prima di decidere quale si applica.