Cosa ha deciso davvero il Tribunale l'8 luglio
L'Ottava Sezione del Tribunale dell'Unione Europea, composta da cinque giudici, ha respinto le azioni di Apple contro la sua designazione come gatekeeper ai sensi del Digital Markets Act per l'App Store e iOS. La sentenza riguarda le cause riunite T-1079/23 e T-1080/23 oltre alla causa collegata T-214/24, ed è stata annunciata nel comunicato stampa n. 96/2026 dello stesso Tribunale l'8 luglio 2026. Separatamente, il Tribunale ha dichiarato irricevibili le domande di Apple relative al servizio iMessage, un esito procedurale più circoscritto che lascia irrisolta la questione di merito su iMessage invece di deciderla a favore di Apple.
Il risultato principale è semplice: Apple resta gatekeeper per l'App Store e iOS, e gli obblighi legati a quello status - consentire app store e sistemi di pagamento alternativi, sostenere l'interoperabilità con servizi concorrenti e non favorire i propri servizi rispetto a quelli dei concorrenti - restano in vigore. Apple può ancora impugnare punti di diritto davanti alla Corte di giustizia dell'Unione Europea, ma l'accertamento dei fatti e il ragionamento giuridico del Tribunale a questo livello sono ormai definiti.
L'argomento di Apple: cinque App Store, non uno
L'argomento tecnico centrale di Apple era che il suo App Store non dovrebbe essere trattato come un unico servizio ai fini del calcolo del superamento delle soglie di gatekeeper del DMA. L'azienda gestisce vetrine funzionalmente distinte su iPhone, iPad, Mac, Apple Watch e Apple TV, e ha sostenuto che solo l'App Store per iPhone raggiunge davvero le soglie di utenti e ricavi che fanno scattare la designazione come gatekeeper, cosicché le altre quattro dovrebbero restare fuori dall'ambito del DMA.
Il Tribunale ha respinto questo argomento senza mezzi termini. Il suo ragionamento è stato che un servizio di piattaforma di base ai sensi del DMA va valutato in base a cosa fa per gli utenti e gli utenti commerciali, non in base a come un'azienda ha scelto di strutturarlo internamente. Trattare la designazione delle piattaforme come 'tecnologicamente neutra' significa che un gatekeeper non può usare la propria struttura di linea di prodotto - per quanto autentiche siano le differenze tecniche tra un catalogo di app per iPhone e uno per Apple Watch - come modo per sottrarre parti del proprio ecosistema all'ambito regolatorio. Le cinque vetrine contano come un unico servizio di piattaforma di base perché svolgono la stessa funzione per la stessa base di utenti sottostante.
Il precedente più ampio: sei gatekeeper, una porta procedurale chiusa
Il dettaglio che conta al di là di Apple è un ragionamento giuridico specifico sull'articolo 6, paragrafo 7, del DMA, la disposizione che definisce gli obblighi di interoperabilità di un gatekeeper. Il Tribunale ha chiarito che l'articolo 6, paragrafo 7, 'non disciplina le condizioni per designare un'impresa come gatekeeper' - definisce solo quale interoperabilità un gatekeeper deve fornire una volta designato. La distinzione suona tecnica, ma preclude una strategia legale specifica: un gatekeeper non può contestare o ritardare i propri obblighi di interoperabilità rimettendo in discussione se avrebbe dovuto essere designato gatekeeper in primo luogo. Le due questioni sono giuridicamente distinte, e un'azienda deve affrontarle separatamente, senza unire un ricorso sulla designazione a un'obiezione sull'interoperabilità per rallentare entrambe insieme.
Questo principio non riguarda solo Apple. Tutte e sei le aziende attualmente designate come gatekeeper del DMA - Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta e Microsoft - si trovano ora davanti allo stesso muro procedurale se volessero usare un nuovo ricorso sulla designazione come leva contro una specifica decisione di applicazione dell'interoperabilità. Per un regolamento che dipende da scadenze di interoperabilità prevedibili ed esigibili, eliminare in un colpo solo questa tattica dilatoria dal repertorio di ogni gatekeeper è probabilmente l'esito più rilevante della sentenza, più di qualsiasi elemento specifico sulla struttura dell'App Store di Apple.
Il ruolo della FSFE e cosa dice che la sentenza non risolve ancora
La Free Software Foundation Europe è intervenuta nella causa come unica organizzazione benefica a fianco della Commissione Europea contro Apple, sostenendo che l'interoperabilità dovrebbe essere trattata come un bene comune digitale e non come qualcosa che un proprietario di piattaforma può concedere o negare a piacimento. La reazione pubblica della FSFE alla sentenza lo ha detto chiaramente: 'l'innovazione non esenta un'azienda dalla regolamentazione', respingendo l'argomento secondo cui un'architettura tecnica innovativa dovrebbe garantire a un'azienda un trattamento speciale sotto un diritto della concorrenza scritto per applicarsi a prescindere dai dettagli implementativi.
L'analisi della FSFE evita anche di sopravvalutare la vittoria. L'organizzazione segnala che confermare lo status di gatekeeper di Apple e gli obblighi di interoperabilità del DMA sulla carta non equivale a confermare che gli sviluppatori possano usare quell'interoperabilità nella pratica: la FSFE ha documentato separatamente divari tra ciò che il DMA impone ad Apple di rendere disponibile e ciò contro cui gli sviluppatori terzi possono davvero costruire, sia in termini di completezza delle API sia di attrito nei processi. La sentenza dell'8 luglio stabilisce chi conta come gatekeeper e preclude una via procedurale; non stabilisce di per sé se l'interoperabilità offerta da Apple sia sufficientemente buona da poter essere usata.
Cosa cambia da qui in poi per sviluppatori e concorrenti
Per gli sviluppatori iOS e i negozi di app concorrenti, il cambiamento pratico immediato è limitato: Apple operava già sotto gli obblighi di gatekeeper del DMA in attesa dell'esito di questa causa, quindi la sentenza conferma lo status quo invece di far scattare nuovi requisiti a una data precisa. Ciò che cambia è la certezza. Apple non ha più un punto interrogativo legale aperto sul fatto che la designazione di fondo possa ancora essere ribaltata, il che elimina un argomento che i team di conformità di Apple potevano prima usare internamente per trattare un dato requisito di interoperabilità come provvisorio.
Per Alphabet, Amazon, ByteDance, Meta e Microsoft, l'effetto più duraturo è dottrinale: la conclusione sull'articolo 6, paragrafo 7, è ora un precedente citabile a cui la Commissione Europea e le aziende concorrenti possono fare riferimento ogni volta che un gatekeeper cerca di abbinare una controversia sull'interoperabilità a un nuovo ricorso sulla propria designazione. Apple può ancora portare questo caso davanti alla Corte di giustizia dell'Unione Europea, e probabilmente lo farà, ma la specifica combinazione procedurale tentata davanti al Tribunale - contestare l'etichetta per rallentare gli obblighi - ha ora contro una sentenza del Tribunale su cui anche gli altri cinque gatekeeper devono ormai fare i conti.
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